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Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

 

L'Accesso civico (semplice e generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni o Società equiparate, senza necessità di dimostrare il possesso di un interesse qualificato (v. art. 5 D.Lgs. n. 33/2013).

  1. L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano pubblicati (v. art. 5 comma 1 D.lgs. n. 33 citato). Per presentare una richiesta di accesso civico semplice a Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. è sufficiente compilare il form presente sul sito, alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “altri contenuti”.
  2. L’Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (v. art. 5 comma 2 D.Lgs.n. 33 citato). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a., chiunque può editare il form e allegare copia di un valido documento di riconoscimento.

COME ESERCITARE IL DIRITTO

  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del Richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza della Società, che si pronuncia sulla stessa.
  3. La Società, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al Richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la Società indica al Richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il Richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9 -ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

L’accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.

RESPONSABILI E INDIRIZZI

Il Responsabile dell’accesso civico - quale Responsabile per la Trasparenza della Società è: Avv. Sara Panni.

Il Titolare del Potere Sostitutivo della Società è: Ing. Giuseppe Colombo.

L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell’accesso civico – quale Responsabile per la Trasparenza - è il seguente: segreteria.tecnica@serravalle.it

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta

(Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)

  1. Finalità del trattamento:

I dati personali verranno trattati dalla Società per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione all’esercizio dell’accesso civico.

  1. Natura del conferimento:

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

  1. Modalità del trattamento:

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del Servizio.

  1. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati:

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati se non in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

  1. Diritti dell’interessato:

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati.

  1. Titolare del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati raccolti nel sito www.serravalle.it è Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a, con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato, 4/A.

  1. Luogo del trattamento dei dati:

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e della società ISWEB S.p.a. con sede Cappelle dei Marsi (AQ) via Tiburtina Valeria km 112,500 (cui è affidata la gestione del sito), sono soggetti alla legge italiana e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da Incaricati specialisti per operazioni di manutenzione.

Nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla normativa in materia, da parte degli uffici competenti, il richiedente può presentare richiesta di riesame, al Responsabile della Trasparenza mail: responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza@serravalle.it.

Contenuto dell’istanza

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Sono inammissibili, eventuali richieste di accesso civico laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Resta comunque ferma la possibilità per la Società destinataria dell’istanza di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Costi dell’istanza

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali.

Informazioni generali sul procedimento

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) è necessario che la Società destinataria dell’istanza di accesso civico ne dia comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, la Società è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.

La Società destinataria dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del D.lgs n. 33/2013.

 

Contenuto inserito il 27-05-2019 aggiornato al 22-03-2021

INFORMATIVA ESTESA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

INFORMATIVA ESSENZIALE

Contenuto inserito il 03-02-2021 aggiornato al 26-03-2021